CorpoAnima


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statuto




Comitato Fondatore
Nicola Sensale Sociologo, Consulente per la Tutela dei Minori, Counselor professionale a mediazione corporea, Dottore in Psicologia delle Relazioni d'Aiuto
Anna Maria Di Mascio, Responsabile di progetti di formazione e lavoro di LegaCoop
Dorina Sensale,
Psicologa in Formazione
Carlo Gibello,
Promotore finanziario, counselor professionale a mediazione corporea
Marco Gibello,
animatore teatrale
Luca Gibello,
animatore teatrale e danzatore


Statuto Associazione Culturale di Promozione Sociale "CorpoAnima"

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/2002 , e' costituita un' associazione culturale di promozione sociale denominata CorpoAnima-Centro per la Realizzazione del sé, siglabile CorpoAnima.

Articolo 2

L' associazione ha sede a Torino in via Borgosesia 63


TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarieta', ecologia e nonviolenza. E'costituita dalle persone fisiche e loro affiliate,non ha scopo di lucro, e'apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione e' regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l' attivita' dell'associazionismo di promozione sociale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha lo scopo di promuovere attivita' di :

" formazione professionale al counseling a mediazione corporea e transpersonale
" formazione alle relazioni educative attraverso un modello evolutivo-spirituale.
" corsi di specializzazione e aggiornamento per arricchire la professionalità degli operatori della comunicazione, della formazione in campo organizzativo e della relazione d'aiuto.
" corsi di crescita personale
" attività culturali quali conferenze, tavole rotonde, workshop, seminari, laboratori, meditazioni
" pubblicazione e diffusione di materiale editoriale inerente gli scopi dell'Associazione

L'Associazione potra' inoltre svolgere qualsiasi altra attivita' culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Articolo 5

L'Associazione potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attivita' analoghe o accessorie all' attivita' sociale.
E' fatto divieto all' associazione di svolgere attivita' diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.
L'associazione potra' tuttavia svolgere attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Associazione potra' partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonche' partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari. Per tale motivo l'Associazione CorpoAnima riconosce la Federazione delle Associazioni Italiane di Counseling FAIC-NBCC Italia, quale associazione nazionale di counseling di riferimento, associandosi alla Federazione Italiana delle Associazioni Italiane di Psicoterapia (FAIP).




TITOLO III - I SOCI

Articolo 6

I membri dell'associazione si suddividono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari :
- Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
- Soci ordinari sono coloro che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo
- Soci onorari sono coloro che, per particolari meriti connessi alle finalita'dell'associazione, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
L'associazione e' aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.
La consegna o l'invio della tessera e' da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.
Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso puo' individuare per particolari scopi promozionali.
I soci che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ( trenta ) ottobre di ogni anno potranno essere considerati soci anche per l'anno successivo, e tenuti al versamento della quota annuale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Sono considerati morosi i soci che non abbiano versato la quota sociale di rinnovo entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con termine massimi il mese di Febbraio dell'anno successivo.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti . Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione .
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito , salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualita' di associato cessa esclusivamente per :
- recesso o morte del socio
- mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre , con termine massimo entro il 28 Febbraio dell' anno successivo, nel qual caso la volonta'di recedere si considera tacitamente manifestata
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci eslusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV -ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell' Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 10

L'assemblea dei soci e' composta da tutti gli iscritti purche' in regola con il pagamento della quota associativa ed e' l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all' anno entro il mese di aprile per verificare le attivita' svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche dell' associazione.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dal Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea e' convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria puo' essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno quindici
giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite posta elettronica oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno quindici giorni prima.
L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L' Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione puo' essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea puo' inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e puo' delegare un altro socio. Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di quattro soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per approvazione del bilancio e per le decisioni relative a membri del consiglio stesso.
L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di :
- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea .
Segretario dell' Assemblea di norma e' il Segretario dell' associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.
Le riunioni dell' Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell' Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio puo' consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell ' associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, oppure tramite posta elettronica.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo e' costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri , scelti tra i soci dell' Assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o telematico.


Il consiglio puo' deliberare solo se e' presente piu' della meta' dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo , nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, e' investito dei piu' ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.
E' in sua facolta' redigere regolamenti per la disciplina dell' attivita' dell' associazione i quali dovranno essere sottoposti all' assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza e' sostituito dal Vice Presidente. Puo' delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il presidente puo' compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell' Associazione , con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi ; cura l' esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilita', i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri e' composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri ed e' nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione, possono venir devolute a detti probiviri.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori e'composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri ed e' nominato ogni due anni dall' Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell' approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo.


Articolo 16
Le cariche degli organi dell' associazione sono elettive e gratuite.


TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZARIO

Articolo 17

Il patrimonio dell'associazione e' costituito da :

- beni mobili di proprieta'
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. Le eccedenze di bilancio si devono reinvestire e non si possono trattenere
- da donazioni, legati, lasciti la cui accettazione e'sottoposta a voto favorevole dell'Assemblea
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da :
- quote associative e contributi degli aderenti
- redditi dei beni patrimoniali
- svolgimento dell'attivita'sociale
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri


- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attivita'commerciali e produttive marginali od occasionali
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' associazione a qualsiasi titolo
- sponsorizzazioni, eventi e manifestazioni per la raccolta dei fondi

Articolo 18

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovra' redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all' approvazione dell' assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell' associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio e'composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidita', i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprieta 'dell'associazione .
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L' assemblea e'validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 20

Lo scioglimento dell' associazione e'deliberato dall' assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell' associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verra' obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o ai fini di pubblica utilita', sentito l' organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.






































































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